[A] Se la normativa europea in materia di appalti dei settori speciali si applichi solo agli appalti direttamente afferenti alle attività proprie dei settori speciali o anche a quelli strumentali a tali attività. [B] Se la disciplina sulla revisione prezzi abbia carattere speciale rispetto all’art. 1664 c.c. [C] Se la disciplina euro-unitaria osti all’esclusione della revisione prezzi negli appalti dei settori speciali. [D] Se il rinvio della trattazione della causa da parte del giudice consenta nelle ulteriori difese scritte la formulazione di richieste prima non svolte. [E] Se possa farsi luogo a revisione dei prezzi qualora questa non sia stabilita nella lex specialis.
SENTENZA N. ****
[A] Nella sentenza del 19 aprile 2018, causa C-152/17, la Corte di giustizia ha chiaramente affermato che la normativa europea in materia di appalti dei settori speciali (nella specie, era richiamata ratione temporis la direttiva 2004/17/UE) si applica non solo agli appalti direttamente afferenti alle attività proprie dei sett...